Yacht e navigazione nelle acque nazionali e internazionali: norme e limitazioni

Con l’espansione del settore nautico e l’incremento delle sue attività commerciali e ricreative, è bene conoscere le regole e i limiti di navigazione, sul territorio nazionale come internazionale. La presente guida si propone di fare chiarezza sulla posizione giuridica delle unità da diporto nelle nostre acque territoriali e nei Paesi dell’U.E. o extra-comunitari e viceversa, con particolare attenzione alle navi da diporto, espressione con la quale spesso vengono designati gli yacht o superyacht.
Centro Italia Yachting® vanta una lunga esperienza nel settore nautico, nel quale opera per realizzare piscine e strutture wellness per i migliori yacht, superyacht e navi da crociera. Per qualsiasi informazione sui nostri servizi, potete contattarci al numero verde 800 931 931 o all’indirizzo info@centroitaliayachting.com.
Premesse
Ai fini del discorso qui affrontato è bene chiarire i seguenti punti:
-
le convenzioni internazionali prevedono la libertà di navigazione nelle acque territoriali per tutte le navi;
-
nelle acque marittime comunitarie non vi sono direttive che regolano la navigazione;
-
la navigazione nelle acque internazionali è regolata dalla Convenzione di Montego Bay del 1982.
Le acque territoriali italiane
La sovranità dello Stato nelle acque territoriali è normata dall’art. 2 del Codice della Navigazione:
«Sono soggetti alla sovranità dello Stato i golfi, i seni e le baie, le cui coste fanno parte del territorio della Repubblica, quando la distanza fra i punti estremi dell'apertura del golfo, del seno o della baia non supera le ventiquattro miglia marine. Se tale distanza è superiore a ventiquattro miglia marine, è soggetta alla sovranità dello Stato la porzione del golfo, del seno o della baia compresa entro la linea retta tirata tra i due punti più foranei distanti tra loro ventiquattro miglia marine.
È soggetta altresì alla sovranità dello Stato la zona di mare dell'estensione di dodici miglia marine lungo le coste continentali ed insulari della Repubblica e lungo le linee rette congiungenti i punti estremi indicati nel comma precedente. Tale estensione su misura dalla linea costiera segnata dalla bassa marea.
Sono salve le diverse disposizioni che siano stabilite per determinati effetti da leggi o regolamenti ovvero da convenzioni internazionali».
Tuttavia, gli Stati hanno la possibilità di possedere una Zona Economica Esclusiva, ossia un’area dove la lo Stato ha diritto di giurisdizione e di gestione delle risorse naturali e che può estendersi fino a 200 miglia dalle linee di base da cui si misura l’ampiezza del mare territoriale. L’Italia non ha proclamato tale zona, tuttavia, ai sensi dell’art. 1 della legge 8 febbraio 2006, è stata istituita una zona di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del mar Ligure e del mar Tirreno, a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano.
I limiti di navigazione
Le norme relative alla libertà di navigazione variano a seconda del tipo di unità da diporto. Le imbarcazioni da diporto e i natanti non dotati di marcatura CE (certificazione che dichiara la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dall’Unione Europea) possono navigare fino a 6 miglia dalle costa; tuttavia, in assenza di marcatura CE, il certificato di omologazione e la dichiarazione di conformità possono abilitare alla navigazione fino a 12 miglia dalla costa. Per quanto riguarda invece le unità da diporto provviste di marcatura CE, l’abilitazione alla navigazione si lega alla categoria di progettazione, che non esprime tanto dei limiti di distanza percorribile quanto la possibilità di navigare in precise condizioni meteo marine. Le unità con marchio CE si dividono infatti in quattro categorie contrassegnate con le lettere A, B, C e D, che indicano le condizioni metereologiche entro le quali l’imbarcazione può navigare in sicurezza a qualsiasi distanza dalla costa:
-
categoria A: nessun limite;
-
categoria B: con vento fino a forza 8 e onde fino a 4 metri;
-
categoria C: con vento fino a forza 6 e onde fino a 2 metri;
-
categoria D: con vento fino a forza 4 e onde fino a 0,5 metri, sono le unità speciali abilitate alla navigazione in acque protette.
La navigazione nelle acque internazionali
Le acque internazionali, ovvero lo spazio marino che si estende oltre il mare territoriale e le Zone Economiche Esclusive, sono definite “res communis omnium”, qualcosa di comune a tutti, dove chiunque ha il permesso di navigare, pescare e condurre ricerche scientifiche. Ad ogni modo, la Convenzione di Montego Bay del 1982 introduce per la navigazione in alto mare la necessità di uno stretto collegamento fra la nave e la bandiera di appartenenza, che deve essere comprovato dai documenti di bordo. Ciò significa che nella navigazione internazionale è obbligatorio rispettare le leggi della nazione di bandiera. Pertanto, le unità non iscritte nei registri non sono autorizzate a navigare fuori dalle acque territoriali in quanto non possono provare l’appartenenza a una nazione attraverso i documenti di bordo.
Se allo Stato di bandiera è lasciato il controllo sulle questioni di natura tecnica, amministrativa e sociale a bordo, il controllo dei traffici può essere esercitato dalle navi militari di qualsiasi Paese firmatario della Convenzione, al quale è riservato il “diritto di visita” (art. 110 della Convenzione) nel caso in cui sia ragionevole sospettare che la nave sia priva di nazionalità.
Le unità da diporto di bandiera dei Paesi dell’UE e extracomunitarie nelle acque italiane
Cosa accade nel caso delle unità da diporto straniere che navigano nelle acque italiane? Le unità di bandiera dei Paesi comunitari possono transitare nelle acque territoriali italiane senza alcuna limitazione e viceversa, in quanto dal 1° gennaio 1993 gli Stati membri dell’Unione Europea hanno deliberato l’esistenza di uno spazio interno senza frontiere, dove è permessa la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali. Inoltre, le unità da diporto che battono bandiera di uno Stato UE sono tenute a osservare le seguenti regole:
-
devono avere un’assicurazione sulla responsabilità civile in conto terzi durante la navigazione nelle acque territoriali (carta verde);
-
possono essere trasferite nei registri italiani;
-
possono essere date in locazione e noleggio secondo le stesse modalità stabilite per le unità di bandiera nazionale.
Le unità da diporto battenti bandiera extracomunitaria possono navigare nelle acque territoriali dell’Unione in regime di ammissione temporanea per un tempo massimo di 18 mesi (“termine di appuramento”), previo possesso di carta verde. Trascorso questo lasso di tempo, l’unità deve essere trasferita fuori dalle acque territoriali per poi ricominciare un nuovo periodo di appuramento ed evitare la definitiva importazione con il relativo pagamento dei tributi doganali e delle sanzioni penalmente rilevanti per contrabbando. L’inizio del periodo di appuramento coincide con la dichiarazione depositata dall’armatore all’Ufficio Doganale nel primo porto di arrivo nel territorio dell’Unione. È pur vero che l’Agenzia delle Dogane Italiana ha precisato che «per un pleasure yacht, registrato in un paese terzo, la richiesta della dichiarazione verbale – prevista dall’art. 136 del CDU al fine di attestare il momento di ingresso nel territorio doganale dell’Unione – debba considerarsi una “facoltà” e non un obbligo, tenuto conto che già il semplice passaggio della frontiera dell’Unione (in questo caso l’ingresso nelle acque territoriali) comporta il vincolo al regime di ammissione temporanea». Inoltre, con lo stesso provvedimento si autorizza l’armatura a utilizzare l’Allegato 71-01 RD, senza la richiesta di ulteriori garanzie. Possono beneficiare dell’ammissione temporanea le unità da diporto alle seguenti condizioni:
-
il mezzo deve essere immatricolato fuori dal territorio doganale dell’Unione;
-
l’immatricolazione deve essere a nome della persona fisica o giuridica stabilita al di fuori di tale territorio;
-
il mezzo deve essere utilizzato da persone residenti in tale territorio.
Navigazione e sostenibilità nautica
L’innalzamento delle acque, il cambio delle correnti e l’aumento dei disastri ambientali sono fatti che impongono un’attenzione sempre maggiore alla sostenibilità nautica. La produzione normativa per le navi è molto estesa, con convenzioni internazionali e una disciplina che impone al settore di dotarsi di strumenti sempre più sostenibili. Il massimo organo normativo internazionale nel settore marittimo è l’International Maritime Organization (IMO), che combatte l’inquinamento del settore navale dalla Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell’Inquinamento causato da Navi. La Convenzione ha introdotto strumenti importanti per valutare l’efficienza energetica delle navi, come l’Energy Efficiency Design Index, che consente di stabilire la CO2 emessa da una nave per percorrere un’unità di miglia nautiche in condizioni standard.
Tuttavia, nel diporto non è ancora così e mancano delle linee guida condivise le regole da seguire per dare una svolta sostenibile anche alla navigazione da diporto. Ad ogni modo, esistono realtà come RINA, gruppo multinazionale nato nel 2000 come spin off del Registro Italiano Navale, che ad oggi si occupa di numerosi servizi nei campi della certificazione e dell’ispezione anche in ambito nautico.
RINA rilascia certificazioni e valutazioni di conformità nel campo della sostenibilità nautica e e propone sempre nuove sfide a chi opera nel settore. Centro Italia Yachting® è una delle poche aziende nel settore a garantire il totale rispetto delle normative RINA nelle proprie realizzazioni, progettando tecnologie all’avanguardia con il preciso obiettivo di ridurre al minimo gli sprechi e garantire una navigazione sicura e rispettosa dell’ambiente. Una dimostrazione, a titolo di esempio, è data dai materiali utilizzati nelle piscine e vasche idromassaggio da collocare a bordo di navi o yacht: l’EPS nautico ad alta densità e l’XPS, i principali materiali impiegati, hanno caratteristiche eco-friendly quali la riciclabilità e l’atossicità, oltre a essere performanti per quanto concerne impermeabilità e resistenza.
Conclusioni
Conoscere le norme che regolano la navigazione nelle acque nazionali e internazionali è indispensabile per avventurarsi in mare con uno yacht o superyacht, onde evitare di incorrere in spiacevoli imprevisti e multe salate. Uno yacht può liberamente circolare nelle acque territoriali italiane nel rispetto delle regole previste dalla propria categoria di progettazione, ed è abilitato alla navigazione nelle acque internazionali previa schedatura nei registri, fermo restando che al di fuori delle acque italiane dovrà comunque rendere conto alle leggi della nazione di bandiera. Quando si naviga nelle acque territoriali di un Paese terzo, invece, è buona norma accertarsi di tutti gli obblighi afferenti alla navigazione, la parte doganale ecc., sebbene quando si navighi in un Paese dell’Unione Europea le formalità di arrivo e partenza siano ridotte all’essenziale grazie agli accordi fra gli Stati membri.
Contatteci per ulteriori informazioni e scoprire la vasta gamma di servizi per la nautica di Centro Italia Yachting®
Centro Italia Yachting
- Via Silvio Giovaninetti, 37 - 00123, Roma, Italy
- 800.931.931
- 0630869602
- info@centroitaliayachting.com
Orari
Lun-Ven: 08:30-13:00/14:30-18:00
Sabato: 08:30-13:00